Associazione Italiana Fotografia Sociale


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statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA
" ASSOCIAZIONE ITALIANA FOTOGRAFIA SOCIALE"


TITOLO I°
Art.1 – Costituzione
E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA FOTOGRAFIA SOCIALE" – ente non commerciale e senza scopo di lucro - nel rispetto del Codice Civile e ai sensi della legge 383/2000. Tale denominazione, abbreviabile anche in "A.I.F.S." identifica a tutti gli effetti l'associazione.
Art.2 – Sede dell'Associazione
L'Associazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA FOTOGRAFIA SOCIALE", ha sede in Coreglia Antelminelli (LU) Fraz. Piano di Coreglia via Nazionale 111. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà costituire o semplicemente utilizzare altre sedi.
Art.3 – Durata dell'Associazione
L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta dall'assemblea riunita in sede straordinaria.
Art.4 – Esercizio sociale
L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° Gennaio e al 31 Dicembre di ogni anno.
Art.5 – Scopi dell'Associazione
L'Associazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA FOTOGRAFIA SOCIALE" è associazione libera, apolitica e aconfessionale, senza fini di lucro o commerciali.
Si propone di promuovere la cultura della fotografia sociale e umanistica, la sua diffusione attraverso iniziative interdisciplinari e interculturali, con particolare attenzione alla promulgazione delle attività del mondo del volontariato, nonché l'affermazione della fotografia come documentazione e promozione degli aspetti positivi della collettività e dell'uomo.
Per l'affermazione delle proprie finalità il "ASSOCIAZIONE ITALIANA FOTOGRAFIA SOCIALE" si propone di privilegiare:
a) lo sviluppo formativo e culturale e la realizzazione di progetti comuni nell'ambito dei propri associati e delle finalità dell'associazione; fornire occasioni per lo scambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di fotografia, stabilendo contatti, a livello nazionale e internazionale, con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi, anche per favorire la crescita tecnica e culturale dei propri associati;
b) la realizzazione di manifestazioni culturali, mostre, incontri, corsi di formazione, concorsi, borse di studio, conferenze e seminari a contenuto didattico-divulgativo in proprio o in collaborazione con altri organismi o enti (pubblici e privati) nel mondo della cultura e volontariato.
L'Associazione può inoltre:
a) gestire, anche per conto terzi, attività di carattere culturale ed ogni altra iniziativa atta ad agevolare la preparazione culturale e professionale riferita alle finalità;
b) l'acquisizione, la produzione, la distribuzione, la diffusione di materiale letterario, scientifico, tecnico, artistico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di informazione e di divulgazione, comprese pubblicazioni e materiali in conto terzi che non siano in contrasto con il presente statuto, anche tramite testate editoriali ordinarie e/o web nel rispetto delle normative in materia;
c) la collaborazione con Enti pubblici e altre associazioni culturali, di volontariato e sociali;
d) sarà inoltre possibile realizzare ogni altra iniziativa prevista da apposite delibere dell'Assemblea dei soci atta al raggiungimento delle finalità di cui all'oggetto dell'associazione.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, il "ASSOCIAZIONE ITALIANA FOTOGRAFIA SOCIALE" può reperire o gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni.
L'Associazione inoltre potrà aderire, stringere alleanze, stipulare accordi di collaborazione con associazioni e organizzazioni nazionali ed estere, che non perseguano finalità in contrasto con il presente statuto.

TITOLO II°
SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
Art.6 – Requisiti dei soci
Sono soci dell'Associazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA FOTOGRAFIA SOCIALE" ente non commerciale e senza scopo di lucro tutti coloro che, una volta divenuti soci, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa. La durata della qualifica di associato è a tempo indeterminato. L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.
Sono istituite le seguenti categorie di soci:
- SOCI "ORDINARI",
Coloro che scelgono di aderire all'Associazione per portare il proprio contributo, secondo le disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell'Associazione, dietro versamento dell'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- SOCI "SOSTENITORI",
Coloro i quali, già in qualità di soci ordinari o onorari, versino somme di denaro o mettano a disposizione dell'associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio "sostenitore" sia assunta da una persona giuridica o da un ente d'altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti alle altre categorie di soci;
- SOCI "ONORARI"
Coloro i quali, per particolari meriti riconosciuti in ambito fotografico, culturale, associativo siano ritenuti dal Consiglio Direttivo e previo consenso di tutti i Soci presenti alla riunione degni di essere iscritti d'ufficio e senza particolari formalità di accettazione. Essi usufruiscono delle iniziative e delle attività poste in essere dall'Associazione, senza il versamento delle quote associative.
L'appartenenza ad una delle categorie di soci attribuisce, senza limitazione alcuna:
a. Il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
b. Il diritto di voto in assemblea;
La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro.
Art.7 – Ammissione dei soci
Quanti desiderassero divenire Soci "Ordinari" e "Sostenitori" sono obbligati a versare le "quote associative" e le "somme aggiuntive", così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti agli associati.
La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile.
Condizione indispensabile per il mantenimento dello Status di socio è l'irreprensibile condotta morale e civile nonché la scrupolosa osservanza delle norme statutarie e delle Deliberazioni delle Assemblee con particolare riguardo al versamento della quota annua associativa.
Le domande di iscrizione come socio ordinario, corredate da un "Curriculum Vitae" fotografico, saranno accompagnate da un portfolio composto da circa venti immagini. La candidatura sarà esaminata dal Consiglio Diretttivo, che dovrà deliberare in merito all'ammissione. Ottenuto il consenso all'ammissione, il candidato viene accettato come candidato socio nell'associazione. Il candidato socio avrà diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione, ma non avrà diritto di voto in assemblea. Dopo nove mesi di iterazione con l'associazione l'assemblea, nella prima riunione che approva il bilancio, trascorso il periodo anzidetto, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei soci presenti, voterà per la definitiva ammissione a socio del candidato.
Su proposta del Consiglio Direttivo, previa analisi dei lavori realizzati, potranno essere chiamati a far parte dell'associazione, quali soci ordinari, persone che si siano già distinte per il loro operato nell'ambito della fotografia sociale. In tale caso, in deroga a quanto sopra, potranno entrare direttamente a fare parte dell'Associazione previo consenso unanime dei soci presenti all'Assemblea.
Art.8 – Circolazione delle quote
La quota associativa è intrasmissibile.
Art.9 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a. per mancato pagamento della quota associativa;
b. per rifiuto motivato del rinnovo da parte del Consiglio Direttivo;
c. per espulsione: qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione è assunta per delibera del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza dei membri in carica;
d. per dimissioni.
Il socio espulso potrà presentare ricorso avverso la stessa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della raccomandata con cui è notificata la decisione del Consiglio Direttivo.
In pendenza del termine per il ricorso e durante la pendenza dell'eventuale appello gli effetti del provvedimento adottato rimangono sospesi salvo diversa disposizione motivata. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art.10 – Contributi Associativi: morosità.
La quota sociale, determinata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea, dovrà essere adeguata alle necessità dell'associazione. Il pagamento della quota annua di associazione dovrà essere corrisposta entro la prima assemblea di ogni anno, e per nuovi soci entro la prima assemblea convocata dopo la loro accettazione.
Il socio che non provveda è considerato moroso e perde automaticamente il diritto a frequentare i locali e le attività dell'Associazione. Il socio moroso è considerato dimissionario a tutti gli effetti e con decorrenza immediata.
Art. 11 Prestazioni degli associati, diritti e doveri.
Ai sensi dell'art. 18 della legge 303/2000 l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolare necessità, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. I soci non possono divulgare fotografie o lavori fotografici in nome dell'Associazione senza che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio Direttivo. I soci sono comunque responsabili del contenuto delle loro immagini, e rispondono personalmente di ogni danno o onere che dall'utilizzo delle stesse possa derivare.

TITOLO III°
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art.12 – Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente (se nominato);
- il Segretario - Tesoriere;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri (se adottato);
- il Collegio dei Revisori dei Conti o sindacale (se adottato)
Art.13 – Partecipazione all'Assemblea
L'Assemblea è costituita dai soci, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Ogni socio ha un voto. Il voto è espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo diritto di voto.
Art.14 - Convocazione dell'assemblea
L'Assemblea è convocata tramite lettera ai soci, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data
fissata, nonché con ogni altra forma di comunicazione che il Consiglio Direttivo ritenga idoneo. Con le stesse modalità deve essere garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.
Art.15 – Costituzione e deliberazione dell'assemblea
L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti alla seduta, e non necessita di quorum. L'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari al 2/3 degli associati iscritti, alla data della delibera, nell'apposito libro, in prima convocazione, e al 51% in seconda convocazione se indetta, di cui sarà indicato l'ora e il luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione, e potrà essere tenuta soltanto dopo sette giorni dall'orario di prima convocazione.
I Soci, in numero almeno pari alla metà, hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea per
discutere su qualsiasi argomento concernente l'attività e il funzionamento dell'Associazione, verificare
l'operato dei membri del Consiglio Direttivo e formulare direttive per l'attività e l'organizzazione dell'Associazione. L'Assemblea elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere; determina il numero dei soci componenti il Consiglio Direttivo; elegge i membri del Consiglio Direttivo; nomina il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti nel caso che ritenga necessario dotare l'associazione dei suddetti organi; approva il programma annuale dell'Associazione; approva il rendiconto economico e finanziario redatto del Consiglio Direttivo stesso, e ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta.
Sono ammessi a partecipare all'assemblea tutti i soci iscritti nell'apposito libro. Per l'assemblea che discute l'ammissione di nuovi soci onorari è richiesto il consenso unanime dei presenti.
Art.16 – Il Presidente e il Vicepresidente
Il Presidente è nominato, la prima volta all'atto della costituzione, e in seguito è eletto dall'Assemblea dei soci, e dura in carica tre anni.
Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo, di cui è membro, presiede l'Assemblea, amministra il patrimonio associativo e coordina l'attività associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare l'assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
Trenta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente, che deve svolgersi comunque prima della scadenza del mandato. In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente, l'Assemblea dei Soci è convocata dal Vice Presidente, o da un membro del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci, in caso di impedimento o dimissioni di questo, quindici giorni dalle dimissioni, per l'elezione del nuovo Presidente, che deve svolgersi comunque nei quindici giorni successivi alla data di convocazione. Il Presidente deve essere eletto tra i soci.
Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea dei soci. Sostituisce il Presidente,
assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento.
Art.17 - Il Tesoriere/ Segretario
Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea dei soci. Il Tesoriere, eletto tra i soci, è il
depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione. Egli tiene la cassa, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere può svolgere altresì funzioni di Segretario, tiene l'elenco aggiornato dei soci, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, ha compiti organizzativi interni all'Associazione, su direttive e istruzioni del Presidente.
Art.18 – Il Consiglio Direttivo
E' l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa. E' composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere/Segretario e da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea tra i soci, la prima volta all'atto della costituzione e, in seguito, per elezione. In deroga al numero minimo sopra indicato, in fase di costituzione il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice-Presidente e Segretario/Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha una scadenza triennale. I membri del Consiglio Direttivo possono essere letti tra i soci iscritti da almeno due anni all'Associazione. L'elezione dei soci componenti il Consiglio Direttivo avviene con voto limitato a due terzi dei membri da eleggere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera o e-mail, o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica.
Art.19 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio
associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla Legge. Provvede a far osservare lo Statuto Sociale ed emana ogni disposizione occorrente per il buon andamento dell'Associazione promulgando, se del caso, anche un regolamento interno;
a) Esamina le domande di ammissione a socio e delibera sulle medesime come previsto dal presente
statuto;
b) Stabilisce e propone all'assemblea l'ammontare delle quote di ammissione, delle quote sociali annuali delle varie categorie di soci e degli associati, nonché di ogni altra contribuzione dandone comunicazione a tutti i soci per lettera e tramite affissione nella bacheca dell'Associazione;
c) Redige il bilancio, con la relativa relazione, nonché il preventivo delle spese e degli incassi da sottoporre all'Assemblea;
d) Può attribuire particolari incarichi ad uno o più dei suoi membri o anche a soggetti esterni all'ambito
consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso, nella forma da stabilire. Tali soggetti avranno diritto al rimborso delle spese sostenute mediante presentazione di idonea documentazione, ovvero, in casi particolari ed eccezionali ed ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, da deliberare dal Consiglio Direttivo stesso, ad una remunerazione, costituita da un compenso commisurato alle prestazioni effettuate nell'espletamento del mandato affidato loro nella delibera consiliare e ivi stabilito.
e) Può stabilire, inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati.
f) Esamina, direttamente o tramite delega a uno o più associati, la produzione fotografica dei soci che debba essere divulgata sotto il nome dell'Associazione stessa, verificando che sia coerente con le linee e le finalità che l'Associazione si propone.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.20 – Collegio dei Probiviri
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
Art.21 – Collegio dei Revisori dei Conti
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri il Collegio dei Revisori, se esterni alla Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

TITOLO IV°
PATRIMONIO E RISORSE
Art. 22 – Entrate dell'Associazione
Le entrate dell'Associazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA FOTOGRAFIA SOCIALE" – ente non commerciale senza fini di lucro – sono rappresentate:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
Art.23 – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione
L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere reinvestito nelle finalità istituzionali statutariamente previste che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art.24 - Gestione del patrimonio
La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario. Tutti gli atti relativi alla disposizione del patrimonio, dei fondi e dei finanziamenti dovranno essere autorizzati dal Presidente.
Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.
Art. 25 – Rendiconto dell'associazione.
Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio direttivo predisporrà il rendiconto economico –finanziario dell'associazione, che dovrà essere approvato dall'assemblea convocata all'uopo con le maggioranze e le modalità di cui all'art. 14 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V°
DISPOSIZIONI FINALI
Art.26 – Libri sociali
Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:
1. libro degli associati;
2. libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
3. libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
4. libro di cassa.
5. libro dei verbali dei probiviri (se presenti)
6. libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti o Sindaci (se previsti)
Art.27 – Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell'associazione.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge n.662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata a fini di utilità sociale, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate nell'apposito libro di cassa sottoposto al controllo del Consiglio Direttivo.
Art.28 – Clausola arbitrale
Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri o di un arbitro unico, o al Collegio dei Probiviri se eletto. Nell'ipotesi del Collegio di tre membri, amichevoli compositori, due saranno designati dalle parti interessate, uno per ciascuno, ed il terzo, quale Presidente del collegio Arbitrale, nominato dai primi due arbitri d'accordo.
Nel caso che le parti interessate siano più di due, i tre arbitri saranno scelti su accordo di tutte le parti e gli stessi designeranno il Presidente.
Il collegio arbitrale o l'arbitro unico decideranno in via rituale secono diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile italiano. Le parti si impegnano a dare pina ed immediata esecuzione del lodo, come se esso costituisse un'obbligazione da esse medesime assunta.
Art.29 – Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislativa in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383. e alle disposizioni del Codice Civile.

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